Una nuova legge urbanistica per l’Emilia-Romagna

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L’Emilia-Romagna ha una nuova legge urbanistica. Nella seduta dello scorso 19 dicembre l’Assemblea Legislativa ha approvato il progetto di legge presentato dalla Giunta, andando a sostituire la l.r. 20/2000 con una nuova disciplina che sarà operativa dal 1 gennaio 2018.

Fra gli obiettivi della nuova normativa troviamo la riduzione delle attuali previsioni urbanistiche e l’introduzione del principio del consumo di suolo a saldo zero, riducendo la percentuale di territorio urbanizzato per ogni Comune dall’11 al 3%. Viene inoltre promossa una semplificazione negli attuali strumenti urbanistici (PSC-POC-RUE), che saranno sostituiti da un unico Piano Urbanistico Generale (PUG) con funzioni programmatorie e pianificatorie, a cui faranno seguito “accordi attuativi” che regoleranno nel dettaglio gli interventi da realizzare. Fra i tratti distintivi della nuova legge urbanistica la promozione della rigenerazione urbana e della riqualificazione degli edifici (con 30 milioni di contributi regionali).

Particolarmente interessanti risultano gli art. 55 e 56 della legge, che vanno a dettagliare le caratteristiche degli Uffici di piano ed introducono la figura del “garante della comunicazione e della partecipazione”. I nuovi Uffici di piano dovranno essere dotati delle competenze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di governo del territorio, tra cui quelle in campo pianificatorio, paesaggistico, ambientale, giuridico ed economico finanziario (standard minimi in termini di dotazione di personale saranno definiti dalla Giunta). Questo aspetto spingerà molti Comuni e le loro Unioni a prendere in considerazione la costituzione di Uffici di piano in forma associata, per arrivare ad un congruo livello di specializzazione della dotazione organica. Inoltre, il garante della partecipazione avrà la funzione, come responsabile del procedimento, di assicurare la possibilità di attivare un processo partecipativo con le associazioni, i comitati e i gruppi di cittadini portatori di interessi a carattere non individuale al fine di fornire una completa informazione sul progetto e acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, prima dell’adozione del nuovo PUG (art. 45).